Comuni Italiani Art. 85 - L'azione Sostitutiva. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo VIII - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo IV - L'Azione Popolare
Art. 85 - L'azione Sostitutiva
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

2. Il Sindaco, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuto a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove il Sindaco decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione.Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di atto deliberativo motivato.

 
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