1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta, nell'azione di governo, il metodo della programmazione e indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando altresì i mezzi all'uopo necessari. 2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione. 3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e contribuisce alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della Legge regionale. 4. Persegue, nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, la valorizzazione delle vocazioni civile, culturale, economica e sociale della propria Comunità, insieme con la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio. |