Comuni Italiani Art. 79 - Libere Forme Associative. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo VIII - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo I - La Valorizzazione e la Promozione della Partecipazione
Art. 79 - Libere Forme Associative
1. Le libere forme associative comprendono le associazioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e professionali, degli esercenti arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali e agricole associazioni di volontariato; le associazioni di portatori di handicap; le associazioni sportive, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni e organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani, e ogni altra forma associativa.

2. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati entro i limiti di stanziamento di bilancio e nei modi e secondo i criteri previsti dal regolamento, nonché la concessione in uso di eventuali locali o terreni comunali disponibili,

3. Il Comune istituisce l'Albo delle Associazioni, al quale vengono iscritte le associazioni presenti sul territorio comunale. Il regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo e le relative iscrizioni e cancellazioni.

 
Altri Articoli:
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