Comuni Italiani Art. 72 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate.. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo VI - Gestione Economico-Finanziaria e Contabilità
Capo VII - Tesoreria e Concessionario della Riscossione
Art. 72 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate.
1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale a un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione e ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile,

3.Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria e ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

 
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