1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permute, alle locazioni e agli effetti, relativi alla propria attivitą istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti. 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dalla Giunta indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, c) le modalitą di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e i motivi che ne sono alla base. 3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico. 4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Dirigente nominato, di volta in volta, dal Sindaco. |