Comuni Italiani Art. 54 - Servizi Comunali. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo IV - I Servizi Pubblici Comunali
Capo I - Competenze dei Comuni
Art. 54 - Servizi Comunali
1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici comunali che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attivitā rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della Comunitā

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi da attivare, nel tempo, in relazione a necessitā che si presentano nella Comunitā e di stabilire le modalitā per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione č riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

 
Altri Articoli:
Art. 55 - Gestione in Economia
Art. 53 - Conferenza dei Dirigenti e Conferenza di Programma
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