1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici comunali che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della Comunità 2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti. 3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. |