1. I Vice Presidenti decadono per: a) presentazione delle dimissioni, che sono irrevocabili ed hanno effetto immediato dalla loro formalizzazione al Segretario Generale; b) decadenza del Presidente; c) mozione di sfiducia, debitamente motivata, sottoscritta da 12 Consiglieri. La mozione di sfiducia viene messa in discussione in Consiglio comunale non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni della sua presentazione e si intende approvata se ottiene il voto di 16 dei Consiglieri assegnati.2. La decadenza di uno dei Vice Presidenti determina la decadenza anche dell'altro, il quale resta però in carica fino a nuova elezione. 3. La rielezione dei Vice Presidenti avviene, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 27, nella prima seduta utile del Consiglio comunale, ma non oltre 20 giorni dalla decadenza. |