1. Il Presidente della Circoscrizione è eletto dal Consiglio circoscrizionale tra i propri componenti nella prima adunanza successiva alla convalida degli eletti. 2. L'elezione avviene, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla circoscrizione. 3. Qualora nella prima adunanza nessun candidato consegua la maggioranza prescritta, viene indetta una nuova adunanza da tenersi entro quindici giorni dalla prima; risulta eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità , il candidato che abbia riportato maggior numero di preferenze nelle elezioni circoscrizionali. 4. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale rappresenta la Circoscrizione, convoca e presiede il Consiglio, esercita le funzioni ad esso delegate dal Sindaco nella qualità di Ufficiale di Governo in materia di : a) gestione dei beni e servizi; b) funzionamento degli uffici decentrati; c) attività sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative; d) lavori pubblici, urbanizzazione e manutenzione. |