1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza dei due terzi dei componenti, il collegio dei revisori dei conti scegliendone un componente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori; uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti con effettivo esercizio della professione da almeno dieci anni; uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri con effettivo esercizio della professione da almeno dieci anni. 2. Non sono eleggibili all'ufficio di revisore dei conti i consiglieri comunali, i loro parenti e affini entro il quarto grado, coloro che sono legati al Comune da un rapporto di prestazione d'opera retribuita. 3. Il componente scelto tra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti funge da presidente del collegio. 4. La cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo, oppure la mancata partecipazione a due riunioni consecutive del collegio, qualora non si tratti di assenza per causa di forza maggiore, comportano la decadenza dall'ufficio. 5. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono revocabili solo per inadempienze. 6. Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo, stabilito al momento della nomina. |