Comuni Italiani Art. 80 - Requisiti, Elezione, Durata in Carica. Statuto Comunale di Napoli (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini napoletani

Statuto Comune di Napoli

Titolo VII - Finanza e Contabilità
Capo III - Revisione Economico-Finanziaria
Art. 80 - Requisiti, Elezione, Durata in Carica
1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza dei due terzi dei componenti, il collegio dei revisori dei conti scegliendone un componente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori; uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti con effettivo esercizio della professione da almeno dieci anni; uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri con effettivo esercizio della professione da almeno dieci anni.

2. Non sono eleggibili all'ufficio di revisore dei conti i consiglieri comunali, i loro parenti e affini entro il quarto grado, coloro che sono legati al Comune da un rapporto di prestazione d'opera retribuita.

3. Il componente scelto tra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti funge da presidente del collegio.

4. La cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo, oppure la mancata partecipazione a due riunioni consecutive del collegio, qualora non si tratti di assenza per causa di forza maggiore, comportano la decadenza dall'ufficio.

5. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono revocabili solo per inadempienze.

6. Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo, stabilito al momento della nomina.

 
Altri Articoli:
Art. 81 - Controllo di Gestione
Art. 79 - Collegio dei Revisori dei Conti
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Napoli
Provincia di Napoli
Regione Campania
Lista Siti su Napoli

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Napoli: Comune di Nola Comune di Mugnano di Napoli Lista