1. Quando l'esecuzione di opere pubbliche o di forniture avvenga col sistema dell'appalto, l'Amministrazione si avvale per la scelta del contraente dei metodi del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso, della trattativa privata, nei casi e modi previsti dalla normativa comunitaria e statale e secondo quanto stabilito dal regolamento. 2. Ai fini della trasparenza amministrativa sono istituiti il bollettino degli appalti, dei subappalti e delle forniture e gli Albi delle imprese di fiducia del Comune. 3. Il contenuto e le forme di pubblicità del bollettino o requisiti per l'iscrizione agli albi, di cui al precedente comma, sono stabiliti dal regolamento. |