1. Quando l'accordo di programma produca variazioni degli strumenti urbanistici, lo schema di accordo č approvato dal Consiglio comunale e, completo dell'intera documentazione, č depositato per venti giorni presso la Segreteria del Comune ; nei venti giorni successivi alla scadenza di tale deposito č consentita a tutti gli interessati la presentazione di osservazioni, con allegati documenti, sulle quali il Consiglio comunale si pronuncia in sede di approvazione ai sensi del precedente articolo 72. 2. Il Sindaco conclude l'accordo in conformitā alle determinazioni del Consiglio e cura che in esso sia contemplata la condizione risolutiva della ratifica da parte del Consiglio comunale. 3. L'accordo concluso č immediatamente comunicato alle competenti commissioni consiliari, che valutano la corrispondenza del suo contenuto alle determinazioni del Consiglio. 4. Il Sindaco chiede al Presidente la convocazione del Consiglio comunale per la ratifica in una data compresa nei venti giorni dalla conclusione. 5. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Sindaco comunica alle altre amministrazioni interessate la risoluzione dell'accordo. |