1. La forma di gestione a mezzo di Società per Azioni di cui al precedente articolo 54, 1° comma, lett. e) viene stabilita dal Consiglio comunale con deliberazione che, nell'approvare lo schema dello statuto societario, determina gli scopi, la quota minima di partecipazione del Comune al capitale, che non può essere inferiore al 20%, il numero dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di nomina comunale, anche per assicurare il controllo dell'Ente locale nelle decisioni fondamentali relative al funzionamento del servizio; a tal fine possono individuarsi atti dell'assemblea della società, predeterminati, che per essere approvati devono conseguire il voto favorevole dei rappresentanti del Comune. 2. Lo statuto della società per azioni deve prevedere che il Comune, indipendentemente dalla durata ivi stabilita, trascorso il termine di 5 anni, può deliberare il mutamento della forma di assunzione del servizio, senza nessun indennizzo per la società, salvi i diritti dei soci derivanti dallo scioglimento della stessa. |