1. Il Consiglio di Amministrazione č composto dal Presidente e da due o quattro membri; il numero dei componenti č fissato dalla deliberazione istitutiva. 2. Per la nomina, la durata in carica e la cessazione del Presidente e dei componenti del consiglio di Amministrazione si applica il precedente articolo 57. 3. Il Consiglio di amministrazione determina gli obiettivi dell'attivitā dell'istituzione in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Comune, redige il bilancio annuale preventivo e consuntivo, i bilanci pluriennali e i programmi generali e settoriali; adotta gli atti generali previsti dal regolamento. |