1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, nel rispetto degli indirizzi a norma dell'art. 52. 2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento dei successori. 3. Il Sindaco revoca il Consiglio di Amministrazione o alcuno dei suoi componenti, con atto analiticamente motivato, per gravi abusi o inefficienze. Con il provvedimento di revoca, il Sindaco nomina i successori. 4. In caso di cessazione anticipata dalla carica dell'organo o di alcuno dei suoi componenti, la nomina dei successori deve intervenire entro 45 giorni. |