Comuni Italiani Art. 26 - Elezione e Durata in Carica. Statuto Comunale di Napoli (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini napoletani

Statuto Comune di Napoli

Titolo II - Partecipazione e Accesso agli Atti
Capo V - Difensore Civico
Art. 26 - Elezione e Durata in Carica
1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti a scrutinio segreto.

2. La designazione avviene tra i cittadini del comune che diano garanzia di comprovata competenza ed esperienza in materia giuridico-amministrativa.

3. Le condizioni di eleggibilità e compatibilità sono quelle previste nel regolamento .

4. Il difensore civico dura in carica cinque anni e comunque fino all'elezione del successore, che è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare susseguente alla scadenza del quinquennio, e di tutte le successive fino all'elezione.

5. Il difensore civico non è rieleggibile.

6. Il difensore civico, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato dal Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

7. Il Presidente del Consiglio comunale pone all'ordine del giorno del Consiglio comunale la prima elezione del difensore civico entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

 
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