1. L'attività di revisione può comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria. 2. Il collegio dei revisori dei conti propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo, può essere sentito dal Consiglio Comumale e dalle commissioni consiliari permanenti. 3. Il regolamento, per quanto non previsto dalla legge o dal presente Statuto, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti. 4. E' in ogni caso facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi. 5. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. 6. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente: a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni; b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati; c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta; d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità. |