1. Il Comune esercita l'autonomia negoziale stipulando convenzioni, contratti tipici ed atipici e adottando atti unilaterali. Disciplina la propria attivitą contrattuale in conformitą alle vigenti disposizioni legislative e comunitarie come da regolamento ove sono previste forme e strutture di verifica sulla formazione ed esecuzione dei contratti. 2. L'attivitą contrattuale del Comune si svolge nei limiti della programmazione di bilancio, secondo i principi di efficienza, di economicitą e in vista del migliore impiego delle risorse disponibili. 3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazioni del Consiglio comunale, della Giunta o da "determinazioni" dei Dirigenti secondo le rispettive competenze. Con la deliberazione che avvia il procedimento contrattuale ne viene individuato il responsabile nella persona di un dirigente del servizio competente e vengono stabiliti i termini per la stipula e per l'esecuzione del contratto. |