1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del-Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attivitā e per determinare tempi, modalitā, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso. 2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilitā di definire l'accordo di programma. 3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, č approvato con atto formale del Sindaco e pubblicato sul B.U.R.C.. 4. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del D. Lgs. n° 267/00 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relative ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune. |