Comuni Italiani Art. 43 - Le Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Ischia (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini ischitani

Statuto Comune di Ischia

Titolo III - Organi Elettivi
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 43 - Le Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio Comunale può istituire le Commissioni consiliari permanenti aventi funzioni consultive contestualmente alla elezione del Sindaco e della Giunta.

2. Il numero, la composizione, le comptenze, le norme di funzionamento, le modalità di elezione e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento.

3. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.

4. Le Commissioni sono costituite con provvedimento del Sindaco.

5. Alle Commissioni consiliari permanenti sono affidate funzioni consultive.

6. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, avvalendosi anche di esperti esterni all'Amministrazione, per materie che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Si applicano le normative previste per le Commissioni permanenti.

7. Il Regolamento può prevedere che una distinta commissione consiliare abbia funzioni di controllo e/o garanzia la cui presidenza sia attribuita a un consigliere appartenente alla minoranza.

 
Altri Articoli:
Art. 44 - Composizione e Competenze
Art. 42 - Conferenza Capigruppo
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