1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi dandone comunicazione al Segretario Generale nella prima seduta consiliare, unitamente alla designazione del Capogruppo osservando le norme stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale. 2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. 3. I Consiglieri dispongono presso la sede del Comune delle attrezzature, dei servizi e del personale necessario all'esercizio della loro funzione secondo le modalità fissate dal regolamento. |