1. Il numero di consiglieri, le modalità di elezione e la posizione giuridica sono regolati dalla legge. 2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità locale senza vincolo di mandato ed è libero di esprimere la propria opiníone e dare il proprio voto su qualsiasi proposta di provvedimento di competenza del Consiglio. Può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno. 3. I destinatari delle interpellanze ed interrogazioni rispondono entro 15 giorni dalla data di presentazione. 4. Rientra nell'espletamento del mandato consiliare la facoltà di ricevere il pubblico nella casa comunale. 5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma degli artt. 141 - 143 del D.Lgs. n° 267/00. 6. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge, secondo quanto prescritto dall'art.82 del d.lgs n.267/00. Il Consigliere ha facoltà di richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione nel limiti previsti dal 4° comma del predetto art.82. |