1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune possono chiedere l'intervento del Difensore Civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge e dal regolamento. 2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del Difensore Civico. 3. Quest'ultimo, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, prende contatti con il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni e eventualmente per procedere, congiuntamente, all'esame della pratica del procedimento. 4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore Civico d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, e, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario Generale. 5. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore Civico deve portare a conoscenza della Giunta, del Sindaco, del Segretario Generale Comunale, dei Revisori dei Conti e dei diretti interessati i motivi del ritardo riscontrato per i provvedimenti di competenza, con il potere - dovere di riferire all'Autorità Giudiziaria sui fatti che possono configurarsi come reati. |