Comuni Italiani Art. 22 - Attribuzioni del Difensore Civico e Modalità di Esercizio dei Suoi Poteri. Statuto Comunale di Ischia (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini ischitani

Statuto Comune di Ischia

Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo IV - Difensore Civico
Art. 22 - Attribuzioni del Difensore Civico e Modalità di Esercizio dei Suoi Poteri
1. Il Difensore Civico, in piena libertà ed indipendenza, svolge, senza oneri per i terzi, i seguenti compiti:
a) di intervento, da chiunque richiesto o su propria iniziativa, nei confronti di qualsiasi organo, ufficio dell'Amministrazione Comunale o di istituzioni, aziende, enti, società controllate dal Comune o alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione di pubblici servizi, di concessionari dei medesimi, al fine di rimuovere disagi, incomprensioni, ritardi, irregolarità, negligenze, omissioni, illegittimità.

1.a) Il Difensore Civico può essere adito, comunque, solo dopo che l'interessato, scaduti gli eventuali termini procedimentali, abbia presentato rimostranza scritta all'ufficio competente.

2.a) Non sono ammessi ad adire il difensore civico i dipendenti del Comune, aziende ed istituzioni per fatti inerenti il rapporto di impiego e di lavoro. Parimenti i consiglieri comunali ed i rappresentanti del Comune in aziende ed enti non possono adire il Difensore Civico su materie riguardanti l'espletamento del loro mandato;
b) di assistenza, al fine di una corretta formulazione, nella redazione di istanze, petizioni e proposte, a richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del presente Statuto;
c) di direzione dell'Ufficio del Difensore Civico;
d) di coordinamento e collaborazione, nelle forme determinate da apposite convenzioni, con i Difensori civici della Regione e della Provincia;
e) di accertamento, controllo e collaborazione relativamente alle iniziative di partecipazione;
f) di relazionare ogni anno al Consiglio Comunale sull'attività svolta, sugli accertamenti effettuati e sui risultati conseguiti; e, su loro richiesta, alle Commissioni consiliari in pubblica audizione;

2. Il Difensore Civico nell'esercizio dei suoi poteri ha libero accesso a tutti gli uffici ed atti dell'Amministrazione Comunale. Il Sindaco cura che tali facoltà possano essere esercitate anche nei confronti di enti aziende speciali, istituzioni.

3. Il Difensore Civico, entro 30 giorni dalla sua elezione, comunica attraverso apposito atto esposto all'albo del Comune ed adeguatamente portato alla conoscenza della collettività le modalità che consentano a chiunque di rivolgersi al Difensore Civico nel modo più agevole. Alle domande o sollecitazioni pervenute il Difensore Civico risponde in forma scritta, quando ne sia fatta espressa richiesta.

 
Altri Articoli:
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