1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità. 2. Al Consiglio Comunale è riservato il compito di individuare, nel tempo, i nuovi servizi da attivare, in relazione alle necessità che si presentino nella comunità. 3. Il Consiglio Comunale stabilisce altresì le modalità per la gestione dei servizi pubblici, nonché le eventuali modifiche alle esistenti forme di gestione. 4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. 5. La gestione dei servizi pubblici locali è effettuata dal Comune in una delle seguenti forme: a) direttamente in economia; b) a mezzo di istituzione e) a mezzo di azienda speciale; d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico; e) a mezzo di partecipazione a consorzi; f) a mezzo convenzioni; g) a mezzo accordo di programma; h) in concessione a terzi. 6. Il Sindaco provvede alla nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi degli enti di cui alle lettere b), e) e d) del precedente comma 5 operanti nel territorio del Comune, ovvero da essi dipendenti e controllati, nonché nei Consorzi ai quali il Comune partecipa. 7. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, la gestione dei servizi pubblici locali è disciplinata dalla legge e dal Regolamento. |