1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità. 2. Al Consiglio Comunale è riservato il compito di individuare, nel tempo, i nuovi servizi pubblici da attivare, in relazione alle necessità che si presentano nella comunità. 3. Il Consiglio Comunale stabilisce altresì le modalità per la gestione dei servizi pubblici, nonché le eventuali modifiche alle esistenti forme di gestione. 4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge. 5. La gestione dei servizi pubblici locali è effettuata dal Comune in una delle seguenti forme: a. direttamente in economia; b. a mezzo di Istituzione; c. a mezzo di Azienda speciale; d. a mezzo di Società partecipate dal Comune; e. a mezzo di partecipazione a Consorzi; f. a mezzo di convenzione; g. a mezzo di accordi di programma; h. in concessione a terzi. 6. Il Consiglio Comunale fornisce al Sindaco gli indirizzi e le indicazioni per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune negli organi degli Enti di cui al precedente comma 5. 7. Nel rispetto delle previsioni di Legge in materia di incompatibilità, i rappresentanti indicati dal Consiglio Comunale ai sensi del precedente comma e conformemente nominati dal Sindaco dovranno esercitare entro dieci giorni dalla nomina sindacale l'opzione tra le cariche eventualmente ricoperte e tra di loro non cumulabili. 8. I rappresentanti comunali negli Enti di cui al precedente comma 6 cessano dalla carica nel caso di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia nei loro confronti. Essi possono inoltre essere sostituiti nel caso il Consiglio Comunale approvi una mozione di sfiducia costruttiva ai sensi dell'art. 37 della Legge 8 giugno 1990 n. 142. Gli Statuti degli Enti stessi dovranno adeguarsi a tale principio. 9. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, la gestione dei servizi pubblici locali è disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo VII della Legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché dall'apposito Regolamento per i servizi pubblici locali. |