1. Esercita funzioni di direzione, a prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, il soggetto al quale siano demandate dall'Amministrazione la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilitą di risultato per l'esercizio delle attivitą dell'Ente. 2. Ad ogni funzionario al quale siano attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, di personale e di mezzi allo stesso demandati. 3. La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istituzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti, provvedimenti, e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente, ai quali il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi. 4. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse. |