1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, singoli o associati, all'informazione sull'attività politica ed amministrativa comunale. Tale informazione è assicurata: a. dalla pubblicazione delle delibere adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale, nonché dei provvedimenti di competenza del Sindaco; b. dalla pubblicazione dei Regolamenti del Comune; c. dall'impiego degli strumenti di informazione o di comunicazione di massa, ed in particolare di quelli radiotelevisivi; d. dagli incontri diretti degli organi comunali con i cittadini, con i sindacati, con le associazioni cooperativistiche, con le organizzazioni di categoria, con le istituzioni culturali e con altre organizzazioni sociali e di volontariato.2. Il Comune predispone iniziative e strumenti adeguati per dare effettiva attuazione a quanto previsto dal precedente comma. |