Comuni Italiani Art. 19 - Nomina della Giunta. Statuto Comunale di Capri (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini capresi

Statuto Comune di Capri

Titolo Secondo - Gli Organi del Comune
Sezione Quarta - La Giunta Municipale
Art. 19 - Nomina della Giunta
1. La Giunta Municipale, composta dal Sindaco e da sei Assessori, è nominata dal Sindaco nei modi, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 16 della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Non possono svolgere la funzione di Assessore i rappresentanti del Comune negli organi degli Enti di cui all'art. 37 del presente Statuto. Pertanto, in caso di nomina da parte del Sindaco, coloro che svolgono tale ruolo dovranno esercitare entro dieci giorni dalla nomina stessa l'opzione tra le due cariche.

3. Il documento programmatico previsto dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142 prevede la ripartizione delle attività della Giunta Municipale in settori omogenei, con contestuale indicazione degli Assessori proposti.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 20 - L'Assessore Anziano
Art. 18 - Competenze
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