1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, o per prescrivere adempimenti o comportamenti generali resi necessari dall'interesse pubblico o dal verificarsi di particolari condizioni. 2. Egli, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locali, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. |