1. Il Consiglio Comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, relativamente a singole fattispecie. 2. La composizione delle commissioni di indagine è riferita alla consistenza dei gruppi consiliari, come indicato al comma 2 del precedente articolo 11. 3. La presidenza delle commissioni di indagine è attribuita all'opposizione consiliare, avendo esse funzione di controllo e garanzia. 4. Il Consiglio Comunale stabilisce, per ogni commissione di indagine, il termine entro il quale essa deve riferire al Consiglio. 5. Alle commissioni di indagine non potrà essere opposto il segreto di ufficio nell'esame di documenti la cui consultazione è ritenuta funzionale allo svolgimento del compito ad esse affidato. |