1) Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. 2) A tal fine vengono registrate le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. 3) Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che ogni associazione depositi in Comune copia del proprio statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante. 4) Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali dettati dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto. 5) Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio. 6) Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni. 7) Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici o mettere a disposizione strutture, beni o servizi in modo gratuito, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento. |