Comuni Italiani Art. 8 - Associazionismo. Statuto Comunale di Brusciano (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini bruscianesi

Statuto Comune di Brusciano

Capo II - Istituti di Partecipazione Popolare
Art. 8 - Associazionismo
1) Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2) A tal fine vengono registrate le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3) Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che ogni associazione depositi in Comune copia del proprio statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4) Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali dettati dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5) Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6) Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

7) Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici o mettere a disposizione strutture, beni o servizi in modo gratuito, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 9 - Volontariato
Art. 7 - Partecipazione Popolare
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Brusciano
Provincia di Napoli
Regione Campania
Lista Siti su Brusciano

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Napoli: Comune di Caivano Comune di Boscotrecase Lista