1) Il Consiglio Comunale elegge nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie. 2) Il Consiglio Comunale, comunque, con votazione separata, elegge il Presidente di ciascuna Commissione. 3) Spetta ad esse l'esame istruttorio degli atti di competenza del Consiglio nei settori assegnati. 4) Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro composizione, la competenza per materia di ciascuna di esse, le procedure per l'esame delle proposte di atti consiliari, per la formulazione di pareri, lo svolgimento di ricerche ed elaborazioni. Le Commissioni consiliari possono avvalersi di esperti esterni formati di particolare competenza tecnica. Il regolamento ne disciplina le procedure e le modalità per il conferimento degli incarichi. 5) Il Consiglio può costituire Commissioni con compiti speciali e commissioni di inchiesta su questioni di pubblico interesse rientranti nella competenza del Comune, secondo le norme del regolamento. La Presidenza di dette Commissioni è attribuita alla minoranza. 6) Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagini sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinate da regolamento consiliare. 7) Il Sindaco e gli Assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dal Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare. 8) E' fatto obbligo ai titolari degli Uffici del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri organismi comunali di fornire alla Commissioni i dati e le informazioni da esse richiesti. |