Comuni Italiani Art. 19 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Brusciano (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini bruscianesi

Statuto Comune di Brusciano

Capo III - Ordinamento Strutturale
Art. 19 - Consiglieri Comunali
1) Il numero, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge della Repubblica.

2) Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato maggiori voti per la sua elezione.

3) I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento, designando per ciascun gruppo un capogruppo. La designazione viene comunicata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario generale.

4) I gruppi designano per iscritto entro 15 giorni dalla seduta consiliare di convalida degli eletti, un Capo gruppo. Nel caso di mancata o ritardata designazione si intende capogruppo il Consigliere che nella lista di appartenenza ha riportato maggiori voti. Tale procedura si applicherà anche in caso di dimissione o di assenza del capo gruppo senza che sia stato designato dal gruppo di appartenenza, il nuovo capo gruppo.

5) I Consiglieri comunali possono, secondo le norme del regolamento, presentare interrogazioni e mozioni al Consiglio. Hanno diritto, inoltre, di ottenere dall'amministrazione la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento delle loro funzioni, sempre nel rispetto delle norme del regolamento.

6) I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto di ufficio nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

7) Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

8) I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

9) Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

 
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