Comuni Italiani Art. 10 - Petizioni. Statuto Comunale di Brusciano (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini bruscianesi

Statuto Comune di Brusciano

Capo II - Istituti di Partecipazione Popolare
Art. 10 - Petizioni
1) Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2) La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, con l'apposizione della firma in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3) La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame all'Ufficio competente e ne invia copia ai gruppi consiliari.

4) L'organo competente deve pronunciarsi entro trenta giorni ed il contenuto della decisione, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio comunale.

5) Qualora la petizione sia sottoscritta da almeno ______ persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

 
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