1) Il Comune di Brusciano a) è Ente autonomo locale con rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana; b) è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà; c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti locali; d) rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, ciò nel rispetto del principio della sussidiarità, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali; f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.2) Esso comprende la parte del territorio nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24.12.1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. 3) Il territorio comunale ha un'estensione di Kmq. 5,65. 4) All'interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanzionamento ed il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive. |