Comuni Italiani Art. 37 - Istituzione dell'Ufficio. Statuto Comunale di Villa Literno (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini liternesi

Statuto Comune di Villa Literno

Titolo III - Istituti di Partecipazione - Difensore Civ1co
Capo III - Difensore Civico
Art. 37 - Istituzione dell'Ufficio
1. È istituito nel Comune l'ufficio del «difensore civico» quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

 
Altri Articoli:
Art. 38 - Nomina - Decadenza - Facoltà e Prerogative - Relazione Annuale - Indennità di Funzione
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