Comuni Italiani Art. 27 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Villa Literno (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini liternesi

Statuto Comune di Villa Literno

Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (Consiglio - Giunta - Sindaco)
Capo II - Giunta e Sindaco
Art. 27 - Funzionamento della Giunta
1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politicoamministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Cessazione dalla Carica di Assessore
Art. 26 - Competenze della Giunta
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