Comuni Italiani Art. 12 - Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri. Statuto Comunale di Tora e Piccilli (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini torani e piccilesi

Statuto Comune di Tora e Piccilli

Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (Consiglio - Sindaco - Giunta)
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 12 - Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri
1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, con esclusione al fine del calcolo del Sindaco, in conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio eletto nel territorio del Comune: - per la seduta ordinaria almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito per l'adunanza; - per la seduta straordinaria almeno tre giorni liberi prima del giorno stabilito per l'adunanza; - per la seduta straordinaria con carattere d'urgenza almeno 24 ore prima dell'adunanza;
b) il Consiglio delibera validamente con l'intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati al Comune. Per le sedute consiliari di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purchè ci sia la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune. Nel computo del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute non si considera il Sindaco;
c) riservare al sindaco - presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

2. Le adunanze, inoltre, hanno luogo per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, con esclusione ai fini del calcolo del Sindaco.

3. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, i consiglieri possono costituirsi in gruppi di almeno due consiglieri dandone comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;
b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio da parte del Sindaco del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'accertamento delle assenze innanzi indicate, comunica ai sensi dell'art.7 della legge n.241/90 l'avvio del procedimento all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

 
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