1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 del D.Lgs. n° 267/00; 2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. 3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo; 4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere riproposta se non è trascorso almeno un anno dalla proposta, fatti salvi i casi di riesami per gli adeguamenti a nuove norme di legge. |