1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. 2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del consiglio. 3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso e sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età. 4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario. |