1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1-2, del dlgs 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali. 2. La giunta opera in modo collegiale, dā attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attivitā propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. 3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative: a) propone al consiglio i regolamenti; b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilitā ai responsabili dei servizi comunali; c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio; d) assume attivitā di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento; e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove. f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato; g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone; h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale; j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui č rimesso l'accertamento della regolaritā del procedimento; i) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo; m) approva gli accordi di contrattazione decentrata; n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente; o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivitā dell'apparato, sentito il direttore generale; p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio; r) approva il Peg su proposta del direttore generale o del responsabile del servizio; s) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo. |