Comuni Italiani Art. 16 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di San Potito Sannitico (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini potitesi

Statuto Comune di San Potito Sannitico

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Art. 16 - Gruppi Consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

3. E istituita, presso il Comune di San Potito Sannitico, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 13, comma 3, del presente Statuto, nonché dall'art. 39, comma 4, del dlgs 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le spe-cifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio co-munale.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

 
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Art. 15 - Diritti e Doveri dei Consiglieri
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