Comuni Italiani Art. 8 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Pratella (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini pratellesi

Statuto Comune di Pratella

Titolo I - Il Comune di Pratella
Art. 8 - Consiglieri Comunali
1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

2. Consigliere anziano è il Consigliere Comunale che ha riportato, al momento dell'elezione, la più alta cifra individuale, tra voti di lista e voti individuali, tra gli Eletti, con esclusione, oltre che del Sindaco, anche dei Candidati alla carica di Sindaco risultati non eletti. In caso di parità prevale quello più anziano di età.

3. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti.

5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.

6. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.

7. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

8. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

9. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.

10. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

11. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

12. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza legale, in sede processuale, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri nonché ai Dipendenti, nella loro qualità, in conseguenza di atti e di fatti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, in ogni stato e grado di giudizio, fatta eccezione per fatti, atti e comportamenti in conflitto d'interessi ovvero in danno dell'Ente Amministrato.

13. In caso di sentenza esecutiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente o dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

14. Nel caso in cui l'Amministratore o il dipendente vogliano avvalersi dei benefici di cui ai commi 12 e 13, il legale da nominarsi a difesa dei medesimi deve essere di comune gradimento. Nel caso, poi, che l'amministratore o il dipendente intendano avvalersi di un legale di propria fiducia, il rimborso delle spese legali potrà avvenire, eccettuate le ipotesi di cui ai commi 12 e 13, solo nei limiti riconosciuti congrui dal competente ordine professionale.

 
Altri Articoli:
Art. 9 - Gruppi Consiliari
Art. 7 - Convocazione del Consiglio Comunale
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