Comuni Italiani Art. 38 - Principi Generali del Controllo Interno. Statuto Comunale di Pratella (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini pratellesi

Statuto Comune di Pratella

Titolo III - Ordinamento Finanziario
Art. 38 - Principi Generali del Controllo Interno
1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.1999, n. 286.

2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni o con la Comunità Montana e ad incarichi esterni.

3. Il controllo di gestione e' disciplinato da apposito Regolamento e, comunque, non potrà essere esercitato da Funzionari dell'Ente che abbiano anche responsabilità gestionali.

4. La valutazione del personale con funzioni dirigenziali è adottata dall'apposito nucleo di valutazione come disciplinato dal regolamento. La decisione definitiva della valutazione è effettuata dal Sindaco, di concerto con la giunta municipale, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e/o controllo strategico. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure in materia di responsabilità dirigenziale. Ma prima della definitiva formalizzazione di una valutazione negativa, occorre acquisire, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito. La stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico delle funzioni di dirigenza. Riferisce tempestivamente in caso di rischio di un risultato negativo, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi competenti o di ripetuta valutazione negativa. In tal caso il funzionario, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello o funzione dirigenziale corrispondenti a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggior gravità l'Ente può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

 
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