1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale. 2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse. 3. Il Comune considera primaria ed irrinunciabile la funzione di vigilanza sul patrimonio pubblico e pone in essere la stessa mediante un rigoroso controllo degli altri Enti che vi intervengono. In tal senso organizza ed aggiorna la carta del patrimonio pubblico ed assume ogni iniziativa atta a riportare al pieno uso e finalità pubblica ogni bene patrimoniale e demaniale, distolto da tale fine negli anni o illecitamente sottratto al godimento di tutti i cittadini. 4. Il Comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale. 5. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio. |