Comuni Italiani Art. 18 - Competenze della Giunta Comunale. Statuto Comunale di Pratella (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini pratellesi

Statuto Comune di Pratella

Titolo I - Il Comune di Pratella
Art. 18 - Competenze della Giunta Comunale
1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali con le quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli Uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale o ai Responsabili dei Servizi Comunali.

3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

4. Può sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'Organo Regionale di Controllo ogni altra deliberazione dell'Ente, oltre a quelle già individuate dalla legge. All'uopo adotta apposita deliberazione entro il decimo giorno dall'affissione degli atti all'albo pretorio.

5. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

6. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
a) propone al Consiglio i Regolamenti la cui adozione sia di competenza del Consiglio medesimo;
b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;
c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione;
d) vigila sull'attività dei responsabili dei servizi con funzioni di dirigenza. Adotta, di concerto con il Sindaco, gli atti riguardanti il personale, che si rendano necessari a seguito degli esiti del controllo di gestione.
e) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, le funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quanto le stesse non siano espressamente attribuite dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti ad altro Organo od Ufficio;
f) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, la pianta organica, il regolamento dei concorsi e delle assunzioni, e tutti gli atti che discendono dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza del Segretario, del Direttore Generale e/o dei Responsabili degli uffici e servizi;
g) determina le aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi erogati dall'Ente, nell'ambito della disciplina generale formulata dal Consiglio. Elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
h) approva il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti;

7. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli Organi Gestionali dell'ente;
b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione , sentiti i Revisori del Conto.
c) la giunta e gli assessori possono emanare direttive destinate ai Responsabili con funzioni di dirigenza, in ordine ai criteri da seguire per il miglior conseguimento degli obiettivi assegnati. Dette direttive non sono vincolanti, ma la loro inosservanza, in caso di mancato o parziale conseguimento dell'obiettivo, sarà valutata in sede di controllo della gestione.

8. La giunta può infine ricorrere alle misure organizzative e gestionali di cui al comma 4 del successivo art. 22, pur sempre con le modalità e in presenza delle condizioni previste dalla legge.

9. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'attuazione dei programmi.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Funzionamento della Giunta Comunale
Art. 17 - Nomina della Giunta Comunale
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