1. L'impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento. 2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo. 3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento. 4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione. |