Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è rievocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato. l'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza , produttività ed economicità della gestione. Può essere richiesto un suo parere su questioni di contabilità da 1/5 dei consiglieri e dal difensore civico; E' obbligatoria la presenza dell'organo di revisione del conto nella seduta del consiglio comunale riflettente l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del Decreto legislativo 3 febbraio 993 n. 29. |