Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali, nonché il Consiglio comunale a maggioranza assoluta, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: - statuto comunale; - regolamento del consiglio comunale; - piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato. Il consiglio deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa. |