La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti rientranti, ai sensi dell' Art. 107, comma 1 e 2 del D. Lg.vo 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali. La giunta opera in modo collegiale, dā attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attivitā propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative: - propone al consiglio i regolamenti; - approva i progetti, programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilitā ai responsabili dei servizi comunali; - elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio; - assume attivitā di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento; - modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove; - nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato; - propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone; - approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; - nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale; - dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; - fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui č rimesso l'accertamento della regolaritā del procedimento; - esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo; - approva gli accordi di contrattazione decentrata; - decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente; - fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivitā dell'apparato, sentito il Segretario o il direttore generale; - determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio; - approva il P.e.g.; - autorizza la resistenza in giudizio nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo. |